Per trasferimento dell’esercizio di vicinato si intende lo spostamento dell'ubicazione del proprio negozio nell'ambito dello stesso comune e nel rispetto delle superfici di vendita ammesse (fino a mq. 150 per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti e fino a mq. 250 per i comuni con popolazione residente oltre i 10.000 abitanti).
Condizione necessaria per poter trasferire un esercizio di vicinato è la disponibilità di un nuovo locale che deve rispettare la normativa vigente, compresa quella igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica e quella relativa alla destinazione d'uso.
L'inoltro di una pratica deve avvenire sclusivamente tramite il portale impresainungiorno
La SCIA ha validità illimitata. Costituisce titolo valido per intraprendere l’attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata. Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.
Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.
È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 04/07/2007, n. 8/5054, la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.