Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento descritti nell’articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
La tipologia dei punti di vendita in cui è consentita l'installazione di apparecchi è definita dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.
L'attività di gioco lecito e l'installazione degli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici può essere svolta senza alcuna particolare autorizzazione comunale e quindi senza presentare la S.C.I.A.:
La SCIA è invece richiesta per installare apparecchi per il gioco in esercizi per il commercio al dettaglio e simili (edicola, tabacchi, distributore di benzina, negozio di abbigliamento, ecc.), in esercizi artigianali (pizzeria al taglio, gelateria, ecc.), phone center/internet point, circoli privati, locali di pubblico spettacolo, cinema/teatri, ecc..
Per poter svolgere l’attività è necessario essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
La SCIA non può essere resa validamente da:
- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.
Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”.
Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:
· società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
· società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
· società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
- il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione;
- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonchè i componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
· associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonchè i componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
· società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
· società costituite all’estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa;
· G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal vigente P.G.T. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana e annonaria.
Se vengono installati gli apparecchi descritti nell'articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (o "VLT") è necessario possedere l’autorizzazione rilasciata dal Questore della Provincia (Decreto Direttoriale 22/02/2010, della Circolare Ministeriale 19/04/2012 e della Circolare dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI).
L’inoltro di una pratica deve avvenire esclusivamente tramite il portale impresainungiorno
La SCIA ha validità illimitata.
Costituisce titolo valido per intraprendere l’attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.
Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.
Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.
Il Decreto Ministeriale 18/01/2007 n. CGV/50/2007 individua il numero massimodi apparecchi (contenuti nell’articolo 110, comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") che possono essere installati all'interno dei locali dove è svolta un'attività economica. Per il numero massimo di apparecchi contenuti nell’articolo 110, comma 6 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" si fa riferimento al Decreto Ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.
L’inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.